RegolamentoCapo III

Art. 304

In vigore dal 26 gen 1915
Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire gratuitamente ispezioni, letture o ricerche, ai sensi dell' della tariffa annessa alla legge, occorre che il richiedente faccia apposita domanda, indicandone specificatamente lo scopo; e si assoggetti all'osservanza delle disposizioni del regolamento interno dell'archivio, e di tutte quelle altre che, caso per caso, il capo dell'archivio credesse di dare. L'autorizzazione dev'essere rinnovata ogni anno; e, nel corso dell'anno, ogni volta che il richiedente intenda mutare l'oggetto delle ricerche. È sempre in facoltà del capo dell'archivio di revocarla per giusti motivi, dandone pronta notizia al Ministero di grazia e giustizia, qualora quasto abbia data l'autorizzazione. Spetta soltanto al Ministero di grazia e giustizia la facoltà di concedere la ispezione degli antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni, prescrivendo al riguardo tutte le garanzie che ravvisi opportune, anche a tutela dei legittimi interessi di coloro cui i testamenti e gli atti possano riguardare. Di tale operazione si redige apposito verbale, con esenzione da qualsiasi spesa. È fatta salva per gli atti già versati negli archivi di Stato, a norma dei precedenti , l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163; e per i testamenti segreti, che siano passati agli stessi archivi, la procedura dettata dal capoverso ultimo dell' del detto regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-304

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