RegolamentoCapo II

Art. 261

In vigore dal 26 gen 1915
Sono punite con l'ammenda di lire cinque, estensibile fino a lire dieci in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli ° e 6° comma, del presente regolamento. Sono punite con l'ammenda da lire cinque a lire dieci, estensibile fino a lire trenta in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli ° comma, 77, 78, 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo comma, 91, 1° comma, 226 del presente regolamento. Sono punite con l'ammenda da lire cinque a lire venticinque, estensibile fino a lire cinquanta in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli , ultimo comma, e 128, 2° comma, del presente regolamento. Sono punite con l'ammenda di lire cinquanta le contravvenzioni alle disposizioni degli ° comma, 210, 1° comma, 211, 1° comma, e 213 del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-261

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo