Regolamento›Sez. II
Art. 37
In vigore dal 26 gen 1915
Il sigillo, di cui nell', n. 4, della legge, deve avere il diametro di trentacinque millimetri, e contenere nella leggenda il primo nome del notaro, quale risulta dall'atto di nascita, oltre il cognome, la paternità e la residenza.
Se l'ufficio del notaro è assegnato ad una frazione di Comune, la leggenda deve contenere anche il nome della frazione, oltre quello del Comune.
Qualora si debba modificare alcuna delle indicazioni della leggenda, il presidente del Consiglio notarile rilascia il nuovo sigillo dopo aver ritirato l'altro, e previa l'osservanza della formalità prescritta dagli , n. 5, della legge e 40 del presente regolamento.
Il sigillo ritirato deve essere a cura del presidente del Consiglio notarile annullato mediante l'incisione di un segno di croce; e deve quindi essere consegnato all'archivio, che lo conserva come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell' della legge.
È vietato al notaro di procurarsi altro sigillo oltre quello fornitogli dal Consiglio notarile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-37