Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 256
In vigore dal 26 gen 1915
Le ispezioni periodiche agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti, di cui all' n. 2 della legge, sono eseguite nel primo semestre di ogni anno limitatamente alla metà dei distretti del Regno; e riguardano di regola gli atti del biennio immediatamente precedente.
All'uopo, con decreto Ministeriale, si stabilisce un turno tra i distretti notarili. Nella seconda quindicina di dicembre, il ministro di grazia e giustizia, fissa per ciascun ispettore il giro che egli dovrà compiere durante il primo semestre dell'anno successivo, curando che a ciascun ispettore sia assegnato un numero di distretti compresi, possibilmente, nella circoscrizione della stessa Corte d'appello.
Qualora l'ispettore superiore preveda che nel termine anzidetto non possa completare il giro, deve renderne avvertito il Ministero di grazia e giustizia, affinché possa provvedere in tempo utile alla delegazione, ai sensi dell', ultimo capoverso, della legge.
Il Ministero di grazia e giustizia deve essere pure informato a cura del presidente del Tribunale nel caso che, avvvenute le elezioni di cui all' della legge, il nuovo presidente del Consiglio notarile, o il consigliere da lui delegato, non abbiano subito l'ispezione agli atti del biennio precedente. Il Ministero provvede alla ispezione, o disponendo un giro suppletivo dei propri ispettori, ovvero nei sensi del capoverso su indicato.
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