Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 252
In vigore dal 26 gen 1915
Non appena presentati gli atti, i repertori ed i registri, si procede alla loro verifica, che è eseguita con perfetta parità di attribuzioni dal presidente del Consiglio notarile e dal conservatore dell'archivio.
Ove per qualche rilievo non vi fosse accordo tra i due ufficiali ispezionanti, debbono farsi risultare succintamente dal verbale le ragioni del dissenso.
Le ispezioni agli atti ed ai registri dei protesti cambiari debbono essere fatte con la scorta dei repertori e delle copie degli annotamenti mensili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-252