Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 254
In vigore dal 26 gen 1915
Il procuratore del Re, esaminati i verbali delle ispezioni e promossi i provvedimenti disciplinari per le eventuali contravvenzioni rilevate, trasmette al procuratore generale, non più tardi del 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'andamento generale del servizio notarile nel distretto; ed il procuratore generale, a sua volta, con rapporto particolareggiato informa il ministro di grazia e giustizia dell'esito delle operazioni in tutti i distretti notarili compresi nella giurisdizione della Corte di appello.
Tale rapporto dovrà essere trasmesso non oltre il 31 agosto di ogni anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-254