Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 250
In vigore dal 26 gen 1915
Non sono soggetti alle ispezioni gli atti di ultima volontà durante la vita del testatore.
Tale divieto non si estende ai repertori degli atti su indicati, nè all'atto di deposito del testamento segreto.
Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori ed ai registri dei notari debbono compiersi entro il primo semestre dell'anno, riguardano di regola gli atti del biennio immediatamente precedente, e sono limitate anno per anno agli atti, repertori e registri della metà dei notari di ogni distretto.
Nella prima quindicina di dicembre il presidente del Consiglio notarile, d'accordo con il conservatore dell'archivio, stabilisce quali siano i notari che nel 1° semestre dell'anno successivo debbono presentare gli atti, repertori e registri per la ispezione, assegnando all'uopo un termine a ciascun notaro.
Qualora il presidente del Consiglio notarile non creda di eseguire personalmente la ispezione, deve delegare un consigliere, informandone il Ministero di grazia e giustizia non più tardi del 15 dicembre di ogni anno.
La delega non può essere fatta di regola che ad un solo consigliere.
La facoltà di delega non è ammessa pel conservatore.
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