RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 260

In vigore dal 26 gen 1915
Le somme occorrenti per le spese contemplate nell' della legge sono prelevate, in seguito ad apposito decreto del ministro di grazia e giustizia, dal conto corrente indicato nell' del presente regolamento. Esse vengono versate direttamente dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro per la iscrizione nella parte ordinaria del bilancio delle entrate, sotto apposito capitolo portante l'intestazione: «somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito con i sopravanzi degli archivi notarili del Regno (legge 16 febbraio 1913, n. 89, )». Le somme versate al predetto capitolo di entrata sono, con decreto del ministro del tesoro, imputate nei capitoli iscritti nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il pagamento delle spese previste dall' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-260

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