Testo unico
Art. 24
Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.
In vigore dal 15 ott 1910
Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse dell'ente creditore il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.
I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-24