Art. 24 · Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.
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Art. 24

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Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.

In vigore dal 15 ott 1910
Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse dell'ente creditore il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo. I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.
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