Testo unico

Art. 26

Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.

In vigore dal 15 ott 1910
Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-26

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