Testo unico

Art. 29

Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797.

In vigore dal 15 ott 1910
Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-29

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