Testo unico
Art. 28
Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.
In vigore dal 15 ott 1910
Le disposizioni degli , sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-28