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Art. 28

Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.

In vigore dal 15 ott 1910
Le disposizioni degli , sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-28

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