Regolamento

Art. 21

In vigore dal 1 lug 1910
Ogni qualvolta occorrono pagamenti di urgenza per somme che eccedono i fondi disponibili dell'ufficio di posta, le autorità che le autorizzano possono richiedere per telegrafo o per lettera alla Direzione postale della Provincia di spedire subito apposita sovvenzione all'ufficio medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-21

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