Regolamento
Art. 20
In vigore dal 1 lug 1910
Non appena ricevuta dalla cancelleria la partecipazione (mod. IV) che è stato autorizzato qualche prelevamento dai libretti di risparmio, gli uffici di posta comunicano ai titolari dei libretti le operazioni disposte, trasmettendo in raccomandazione il corrispondente avviso già completamente riempito dalla cancelleria.
Operano poi i pagamenti, prelevando le relative somme dal libretto di risparmio infruttifero indicato nel mandato e ritirandone regolare quietanza in calce al mandato stesso.
I mandati debitamente quietanzati sono ritenuti dagli uffici di posta per essere trasmessi all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio a giustificazione dei rimborsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-20