Regolamento
Art. 24
In vigore dal 1 lug 1910
I mandati sono validi per un periodo di due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'emissione; successivamente non possono essere pagati, se non previa rinnovazione per parte dell'autorità giudiziaria che li aveva emessi.
Prima di rinnovare o duplicare un mandato scaduto o smarrito, i cancellieri debbono accertarsi all'ufficio di posta che non sia stato pagato, ritirando il relativo avviso e prendendo nota della rinnovazione o della duplicazione nella matrice del mandato precedente e nel libretto di risparmio.
Se un mandato, dopo essere stato quietanzato, viene smarrito o distrutto, il magistrato competente richiesto dall'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio deve rilasciarne un duplicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-24