Regolamento

Art. 17

In vigore dal 1 lug 1910
Nessuna somma può essere prelevata dai libretti di risparmio senza apposito mandato staccato dal registro a matrice di cui all'art. 33, n. 6, del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. IV), e firmato dai presidenti, dai pretori o dai conciliatori, secondo i casi. I mandati per la restituzione o la consegna delle somme depositate nella Cassa di risparmio debbono essere fatti direttamente a favore delle parti. Ai cancellieri possono intestarsi mandati soltanto per il pagamento delle spese di carta bollata anticipate dalla cancelleria nonché dei diritti di scritturazione e di autenticazione. Per l'esecuzione di quanto è disposto nell' ultimo capoverso i presidenti o i pretori rilasciano a favore dell'ufficio di posta il mandato da commutarsi in un deposito intestato all'acquirente mediante emissione di un nuovo libretto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo