Regolamento

Art. 7

In vigore dal 1 lug 1910
Per i depositi provvisori per concorrere agli incanti si deve tenere in ogni cancelleria un apposito registro a matrice (mod. Il). Per questi depositi i cancellieri rilasciano ricevuta da staccarsi dal registro suddetto. Terminati gli incanti, gli offerenti, non aggiudicatari ritirano il deposito, restituendo al cancelliere la ricevuta e rilasciando quietanza nel registro stesso. Gli aggiudicatati poi presentano alla cancelleria la ricevuta del deposito, provvisorio e ritirano contemporaneamente quella del deposito definitivo da staccarsi dal registro indicato nell' (mod. I). Nel caso di cui agli articoli, 672 primo capoverso e 678 del Codice di procedura civile i presidenti od i pretori, a richiesta degli interessati, autorizzano gli uffici postali a convertire a favore della persona per la quale l'acquisto è stato fatto il deposito eseguito dal procuratore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-7

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