Regolamento

Art. 5

In vigore dal 1 lug 1910
Eseguito il deposito nell'ufficio postale o nella Cassa dei depositi e prestiti, le parti od i loro procuratori e l'ufficiale delegato alle vendite debbono senza ritardo presentare al cancelliere il libretto di risparmio e la ricevuta provvisoria che vale come deposito fatto in cancelleria, ritirando ricevuta da staccarsi dal registro a matrice di cui al n. 5 dell'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. I).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-5

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