Regolamento

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1910
REGOLAMENTO sul servizio dei depositi giudiziari. . Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo 3°, capo I (articoli 73 a 91) del regolamento approvato col R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e le disposizioni concernenti i depositi giudiziari ( a 11) contenute nel regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1892, n. 369. Sono del pari abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari riguardanti i depositi giudiziari, contrarie al presente regolamento. Ai moduli dei registri di cui all'art. 33, nn. 5 e 6, del suddetto regolamento 10 dicembre 1882, sono sostituiti i moduli I e IV qui allegati. Il registro prescritto dallo stesso articolo n. 7 è soppresso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-1

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