Regolamento

Art. 9

In vigore dal 1 lug 1910
Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel Regno, escluse le monete di bronzo e di nichel, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di posta che le invia all'Amministrazione centrale delle casse di risparmio. Questa ne cura il cambio in valute nazionali e ne trasmette l'importo con la fattura del cambio all'ufficio speditore che lo inscrive nel libretto di risparmio a favore della persona per conto della quale venne eseguito il deposito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-9

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