Regolamento
Art. 13
In vigore dal 1 lug 1910
Quando i depositi nelle Casse postali di risparmio sono eseguiti dai cancellieri o da altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale consegna ai depositanti il relativo libretto di risparmio e contemporaneamente trasmette in raccomandazione le ricevute dei depositi alle parti a favore delle quali essi vengono fatti.
Qualora l'ufficio postale, dopo avere avuto dal funzionario di cancelleria che assiste all'udienza per gli incanti l'elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti divenuti aggiudicatari, non ricevesse nello stesso giorno o nel successivo tutti i depositi, deve sollecitamente informarne il presidente o il procuratore del re, secondo che trattisi di tribunale o di pretura (mod. III).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-13