Regolamento

Art. 15

In vigore dal 1 lug 1910
Quando qualche libretto sia esaurito, l'ufficio di posta ne rilascia un altro trasportandovi il residuo credito risultante dal libretto precedente. Spetta all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio di duplicare, su richiesta delle parti e previo il nulla osta da parte del presidente, del pretore o del conciliatore, secondo i casi, i libretti smarriti o in qualunque modo distrutti, con le norme prescritte per lo smarrimento dei libretti ordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-15

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