Regolamento
Art. 25
In vigore dal 1 lug 1910
I cancellieri possono valersi dell'Amministrazione delle poste per far convertire in depositi nella Cassa dei depositi o prestiti od in rendita consolidata del Debito pubblico da depositarsi nella Cassa stessa le somme già da essi o dalle parti depositate sui libretti di risparmio infruttiferi, e ciò quando le parti ne facciano richiesta.
Le domande, firmate dei cancellieri e vidimate dalle stesse autorità che possono autorizzare il prelevamento di fondi dai libretti di conta corrente ai termini dell', sono spedite all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio per mezzo del locale ufficio di posta.
Ad operazione compiuta l'Amministrazione centrale spedisce al cancelliere per mezzo degli uffici di posta le polizze della Cassa dei depositi e prestiti colla nota della spesa occorsa.
La relativa somma deve essere prelevata dal libretto di conto corrente nell'atto della consegna della polizza al cancelliere, mediante un mandato emesso a forma dell'articolo dianzi citato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-25