Regolamento

Art. 26

In vigore dal 3 ago 1910
Il presente regolamento andrà in vigore dal 1° agosto 1910. Per la liquidazione dei depositi fatti anteriormente, seguiteranno ad osservarsi le norme fin ora vigenti. È dato tuttavia facoltà al Ministero di grazia e giustizia e dei culti di impartire disposizioni generali per accelerare la liquidazione dei suddetti depositi facendoli, occorrendo, anche convertire in altrettanti libretti a favore degli interessati. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti Vittorio Scialoja. Il ministro delle poste e dei telegrafi Ugo Di Sant'Onofrio.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-26

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