Regolamento
Art. 26
In vigore dal 3 ago 1910
Il presente regolamento andrà in vigore dal 1° agosto 1910.
Per la liquidazione dei depositi fatti anteriormente, seguiteranno ad osservarsi le norme fin ora vigenti.
È dato tuttavia facoltà al Ministero di grazia e giustizia e dei culti di impartire disposizioni generali per accelerare la liquidazione dei suddetti depositi facendoli, occorrendo, anche convertire in altrettanti libretti a favore degli interessati.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti
Vittorio Scialoja.
Il ministro delle poste e dei telegrafi
Ugo Di Sant'Onofrio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-26