Statuto
Art. 5
In vigore dal 24 mar 1910
La vigilanza e la cura di tutti gli interessi morali e materiali dell'Istituto sono affidati ad un consiglio direttivo costituito da:
un presidente di nomina Regia;
due rappresentanti del Governo nominati dal ministro dell'istruzione pubblica;
un delegato del Consiglio provinciale;
un delegato del Consiglio comunale;
un delegato della Commisseria Uccellis;
dalla direttrice dell'educatorio.
Il presidente e i consiglieri di nomina elettiva rimangono in carica un triennio e alla scadenza possono essere rinominati.
Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; la prima volta la designazione dei consiglieri che scadono sarà fatta dalla sorte, poi dall'anzianità.
Il Consiglio elegge tra i propri membri un vice presidente, e ne partecipa la nomina al Consiglio scolastico e al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-5