Statuto

Art. 3

In vigore dal 24 mar 1910
L'Istituto si mantiene con il contributo dello Stato, rappresentato dalla somma degli stipendi che questo corrisponde al personale direttivo ed insegnante indicato nella tabella organica annessa alla legge 27 giugno 1909, n. 415; con i contributi della Provincia, del Comune e della Commisseria Uccellis, stabiliti o determinati con la convenzione pure essa annessa alla legge anzidetta; con le rette delle alunne, comprese quelle a carico della Commisseria Uccellis; con qualunque altro provente possa ad esso pervenire per qualsivoglia titolo. Ha sede nell'edifizio assegnatogli in uso dalla provincia di Udine come dalla convenzione su menzionata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-3

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