Statuto
Art. 1
In vigore dal 24 mar 1910
Ai posti di ruolo del R. educatorio femminile « Uccellis » potranno essere temporaneamente assunti per incarico, gli insegnanti addetti sin qui al Collegio comunale omonimo, purchè muniti di ragolari titoli di abilitazione per le rispettive materie e ciò fino a quando non possa procedersi alle nomine effettive a norma delle disposizioni vigenti per le conversioni in governativi degli Istituti comunali o provinciali; o in seguito a pubblico concorso.
L'ordinamento didattico definitivo e la sistemazione del personale a carico dello Stato, avranno effetto con l'anno scolastico 1910-911.
Alla prima applicazione della legge potranno, in quanto ciò sia richiesto da ragioni di equità verso il personale attualmente insegnante, essere conservate distinte quelle cattedre che sono abbinate nel ruolo organico, purchè non ne risulti un complessivo aumento di spesa e limitatamente all'anno scolastico 1909-910.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-1