Statuto

Art. 9

In vigore dal 24 mar 1910
I presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'ente; provvede perché vengano eseguite le deliberazioni; carteggia col Ministero, col R. prefetto, col R. provveditore agli studi, con ogni altra autorità ed ufficio e con i privati; nei casi d'urgenza prende le necessarie determinazioni riferendone sollecitamente al Consiglio; ordina le spese nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato; invia al Ministero alla fine dell'anno scolastico, per mezzo del R. provveditore agli studi, una relazione particolareggiata su tutti i servizi dell'Istituto. In caso, d'impedimento o di assenza temporanea, è sostituito dal vice presidente, ed in mancanza di questo, dal consigliere anziano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-9

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