Statuto
Art. 10
In vigore dal 24 mar 1910
La direttrice dell'educatorio, la vice direttrice, le maestre, le istitutrici e gli insegnanti, i cui uffici sono compresi nel ruolo organico annesso alla legge 27 giugno 1909, sono nominati in seguito a pubblico concorso, con norme da stabilirsi con speciale regolamento. Il Ministero sopra proposta del Consiglio direttivo, può provvedere a qualche insegnamento affidandone l'incarico, o la sola supplenza, a professori di altri Istituti governativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-10