Statuto

Art. 13

In vigore dal 24 mar 1910
Gli stipendi della direttrice, della vice direttrice, delle maestre, delle istitutrici e degli insegnanti di nomina governativa vengono aumentati di un decimo ogni sei anni di effettivo servizio a decorrere dalla nomina definitiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-13

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