Statuto
Art. 13
In vigore dal 24 mar 1910
Gli stipendi della direttrice, della vice direttrice, delle maestre, delle istitutrici e degli insegnanti di nomina governativa vengono aumentati di un decimo ogni sei anni di effettivo servizio a decorrere dalla nomina definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-13