Statuto
Art. 12
In vigore dal 24 mar 1910
La direttrice, la vice direttrice, le maestre, le istitutrici dimorano nell'educatorio. Vi hanno vitto ed alloggio e godono tutti gli utili della vita interna, compresa l'assistenza medica e i medicinali, salvo trattasi di cure speciali continuate. Per tutto ciò rilasciano all'amministrazione dell'educatorio sui rispettivi stipendi, la direttrice L. 500, la vice direttrice L. 400, le maestre e le istitutrici L. 300.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-12