Art. 5
Statuto

Art. 5

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In vigore dal 24 mar 1910
La vigilanza e la cura di tutti gli interessi morali e materiali dell'Istituto sono affidati ad un consiglio direttivo costituito da: un presidente di nomina Regia; due rappresentanti del Governo nominati dal ministro dell'istruzione pubblica; un delegato del Consiglio provinciale; un delegato del Consiglio comunale; un delegato della Commisseria Uccellis; dalla direttrice dell'educatorio. Il presidente e i consiglieri di nomina elettiva rimangono in carica un triennio e alla scadenza possono essere rinominati. Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; la prima volta la designazione dei consiglieri che scadono sarà fatta dalla sorte, poi dall'anzianità. Il Consiglio elegge tra i propri membri un vice presidente, e ne partecipa la nomina al Consiglio scolastico e al Ministero.
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