Regolamento›Capo IV
Art. 32
In vigore dal 30 ott 1909
Il giuramento da prestarsi dai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, prima di essere ammessi in ufficio, sarà ricevuto dal prefetto o dal sotto prefetto da cui dipendono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-32