Regolamento›Capo V
Art. 36
In vigore dal 30 ott 1909
I programmi per gli esami di merito distinto e di idoneità sono annessi al presente regolamento. (Allegato B e C).
Le prove sono scritte ed orali e si danno in Roma; per ciascuna prova ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.
Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita determina quale fra le materie indicate nel programma debba trattarsi in quel giorno, e ne formula il tema.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-36