RegolamentoCapo V

Art. 34

In vigore dal 30 ott 1909
Le promozioni à grado di commissario di quarta classe si conferiscono: a) in ragione di un quinto dei posti che si rendono vacanti per titolo di merito distinto, in seguilo ad esame di concorso; b) in ragione di quattro quinti dei posti medesimi per titolo di anzianità, in seguito ad esame di idoneità. Il ministro determinerà il numero dei posti da mettersi a concorso che non può superare quello di un quinto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-34

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