Regolamento›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 30 ott 1909
Le nomine, tanto degli ufficiali, quanto degli impiegati di pubblica sicurezza, sono fatte con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-30