Regolamento›Capo III
Art. 25
In vigore dal 15 giu 1941
Coloro i quali non avranno ottenuta l'idoneità continueranno lo alunnato presso gli uffici di pubblica sicurezza, ma non potranno conseguire la nomina effettiva se non avranno ottenuta la detta idoneità in un secondo esame, al quale verranno chiamati quando il Ministero lo reputerà opportuno.
Tale secondo esame dovrà però effettuarsi sempre prima che si proceda alla nomina a delegato o a vice commissario degli alunni entrati in carriera per effetto del medesimo concorso.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 417 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-25