Regolamento›Capo III
Art. 29
In vigore dal 30 ott 1909
Gli alunni applicati faranno il loro tirocinio presso gli uffici di pubblica sicurezza per un periodo non inferiore a sei mesi.
Non conseguiranno la nomina ad applicato di terza classe coloro che dal Consiglio di amministrazione e disciplina non saranno riconosciuti idonei per difetto di diligenza, di attitudine o per cattiva condotta.
In tal caso l'esperimento sarà prorogato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, trascorso il quale, coloro che non abbiano ottenuto la suddetta dichiarazione di idoneità, saranno definitivamente licenziati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-29