RegolamentoCapo III

Art. 22

In vigore dal 30 ott 1909
L'alunnato è di regola gratuito, ma il Ministero potrà accordare una indennità mensile che sarà di L. 100 per gli alunni vice commissari o delegati, di L. 75 per gli alunni applicati. Tale indennità potrà essere concessa soltanto a coloro che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla propria o da quella della loro famiglia. La relativa spesa sarà prelevata sulle economie che si verificheranno nel bilancio del Ministero dell'interno sul capitolo stipendi al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-22

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