Regolamento›Capo II
Art. 18
In vigore dal 5 gen 1933
Alla votazione riportata da ciascun candidato nella prova orale del concorso, per la nomina a volontario nella carriera degli ufficiali di P. S. sarà aggiunto, sempre che detta votazione non sia inferiore a sei decimi, giusta il disposto dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, un punto di merito per ogni lingua estera, oltre quella dichiarata obbligatoria nel programma per l'esame di concorso, che il candidato dimostri di conoscere in modo da poterla scrivere e parlare correttamente.
Ai candidati, che avranno raggiunta la votazione suaccennata e che sostengano lodevolmente l'esame di telegrafia o stenografia, o fotografia sarà dalla Commissione aggiunto un altro quinto di punto per ciascuna di queste materie.
La prova orale degli aspiranti al posto di alunno d'ordine in prova non si intenderà superata se gli aspiranti stessi non avranno dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di saper correttamente e celeremente adoperare la macchina da scrivere.
Per le prove non obbligatorie, di cui è cenno nel presente articolo, potranno essere aggregati alle Commissioni, ove queste lo ritengano necessario, dei membri aggiunti, i quali però non faranno parte delle Commissioni stesse per le altre materie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-18