RegolamentoCapo II

Art. 16

In vigore dal 30 ott 1909
Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Potrà il Ministero stabilire che le prove scritte abbiano pure luogo in altri capoluoghi di Provincia. In questo caso si costituiranno nelle singole sedi di esame dei Comitati di vigilanza presieduti da un membro della Commissione esaminatrice e composti da un consigliere di prefettura e da un commissario di pubblica sicurezza, designati dal prefetto. Negli esami di ammissione ai posti di applicato, invece dell'archivista capo, assumerà la presidenza del Comitato di vigilanza il consigliere di prefettura Qualora si riconosca l'opportunità di stabilire diverse sedi di esame eccedenti nel complesso il numero dei membri della Commissione esaminatrice, il Ministero delegherà a presiedere i Comitati di vigilanza anche dei funzionari estranei alla predetta Commissione, ma aventi grado non inferiore a capo sezione. Un delegato di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto, avrà le funzioni di segretario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo