Regolamento›Capo II
Art. 11
In vigore dal 30 ott 1909
Non potranno essere ammessi ai concorsi, tanto per le carriere di vice commissario e di delegato di pubblica sicurezza, quanto per la carriera di applicato nella stessa amministrazione, coloro che avranno superata l'età di anni trenta.
Non potranno essere ammessi ai concorsi per le carriere di delegato e di vice commissario coloro che non abbiano compiuta l'età di anni venti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-11