Regolamento›Capo V
Art. 41
In vigore dal 30 ott 1909
I funzionari ed impiegati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che non risiedano a Roma, e che partecipino ai suddetti esami, avranno diritto all'indennità di missione, a norma del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno precedente a quello in cui furono invitati a trovarsi in Roma, fino al giorno successivo a quello in cui avranno dato gli esami.
Perderanno però il diritto a tale indennità coloro che saranno esclusi dagli esami, a mente dell' del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili, e coloro che, avendo preso parte a qualunque delle prove, non si presenteranno alle prove successive senza giustificato motivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-41