RegolamentoCapo I

Art. 5

In vigore dal 30 ott 1909
In caso di assenza o di impedimento del questore e del vice questore la rappresentanza del questore spetta al commissario più anziano, salvo che il Ministero, nell'interesse del servizio, su proposta del prefetto, non deleghi altro funzionario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-5

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