Regolamento›Capo I
Art. 1
In vigore dal 30 ott 1909
REGOLAMENTO
per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza.
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Il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza si distingue in due categorie:
a) ufficiali di pubblica sicurezza;
b) impiegati d'ordine.
Appartengono alla prima gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati.
Appartengono alla seconda gli archivisti e gli ufficiali d'ordine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-1