Art. 1
RegolamentoCapo I

Art. 1

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In vigore dal 30 ott 1909
REGOLAMENTO per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza. . Il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza si distingue in due categorie: a) ufficiali di pubblica sicurezza; b) impiegati d'ordine. Appartengono alla prima gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati. Appartengono alla seconda gli archivisti e gli ufficiali d'ordine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-1