Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 30 ott 1909
Gli ispettori generali dipendono esclusivamente dal Ministero.
Tutti gli altri ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono alla dipendenza del Ministero e subordinatamente dei prefetti e sottoprefetti o questori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-2