Art. 32
RegolamentoCapo IV

Art. 32

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In vigore dal 30 ott 1909
Il giuramento da prestarsi dai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, prima di essere ammessi in ufficio, sarà ricevuto dal prefetto o dal sotto prefetto da cui dipendono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-32