Art. 15
In vigore dal 23 giu 1906
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa quando entrambe siano della stessa natura o di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
I passaggi, di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle Giunte di vigilanza delle due scuole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-15